• Home
  • L’azienda
  • Certificazioni
  • Servizi
    • Sicurezza sul lavoro
    • Valutazione dei Rischi
    • Impatto Ambientale
    • Amianto
    • Laboratorio
    • Formazione
  • Lavora con noi
  • News
  • Contatti

INAIL SU: LA COMUNICAZIONE DEL RLS

Con una Circolare del 25 agosto scorso l’INAIL ha fornito istruzioni operative circa le nuove modalità di trasmissione della comunicazione del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.

L’articolo 18 del Testo Unico, così come modificato dall’articolo 13 del Decreto correttivo (DLgs. 106/2009), ha soppresso la comunicazione annuale all’INAIL sostituendola con una comunicazione in occasione dell’elezione o della designazione del RLS e per le variazioni successive.

In base al nuovo quadro normativo gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro e ai dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei RLS sono le seguenti: chi ha già ottemperato all’obbligo – secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 – comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non deve effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare INAIL n. 43 (25 agosto).

Chi non avesse effettuato alcuna comunicazione, secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la circolare n. 11/2009, deve inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative specificate nella Circolare in oggetto.

Per chi non rientra nelle fattispecie enunciate l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello segnalato.

La Circolare descrive nel dettaglio la procedura che consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire, chiarendo che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

In caso di violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, l’art. 55 del medesimo decreto (così come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n. 106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro.

Contattaci

Facebook-f Twitter Youtube

Articoli recenti

Rimozione amianto Roma

Rimozione amianto a Roma e nel Lazio: costi, iter normativo e tempi nel 2026

Leggi di più »
bando ISI INAIL

Bando ISI INAIL 2025/2026: fino a 130.000 € a fondo perduto per la sicurezza

Leggi di più »
Stress termico

Stress termico e lavoro: gli obblighi del datore di lavoro per l’estate 2026

Leggi di più »
Categorie
  • ALIS
  • Ambiente
  • Amianto
  • Analisi di Laboratorio
  • Formazione
  • Igiene del lavoro
  • Inquinamento acustico
  • inquinamento indoor
  • lavora con noi
  • Legionella
  • News
  • News
  • Onde Elettromagnetiche
  • Salute
  • Sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Sicurezza sul lavoro
Tag
Ambiente Amianto analisi Analisi chimiche ANALISI DEL RISCHIO asbesto bonifica amianto consulenza ambientale D.Lgs. 81/2008 DVR ecologia environment FAV fibre artificiali vetrose Formazione formazione sicurezza lavoro gestione amianto gestione rifiuti gruppo alis Gruppo Alis Roma Igiene del Lavoro impatto ambientale inquinamento ISO 45001 laboratorio analisi lavoro legionella normativa sicurezza prevenzione prevenzione infortuni qualità dell'acqua radon risk assessment salute sicurezza aziendale Sicurezza nei luoghi di lavoro Sicurezza sul lavoro sicurezza sul lavoro 2025 smaltimento amianto smaltimento rifiuti stress lavoro correlato valutazione dei rischi valutazione del rischio valutazione rischi work safety
White

ALIS Srl unipersonale
Via Giannetto Valli, 93 – 00149 Roma
C.C.I.A.A. Roma
P. IVA/C.F. 10270261000
Cap Soc. € 10.000,00 i.v.
R.E.A. 1222334

Azienda con sistema di gestione integrato qualità ambiente sicurezza

Marchio ACCREDIA Organizzazioni certificate
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Presentazione Certificazioni | Politica Integrata QAS
Facebook Linkedin Twitter Youtube
Copyright © Gruppo Alis | updated by GLOCAL CONSULTING

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web.

Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o come disattivarli nelle .

Gruppo Alis
Panoramica privacy

Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

SERVIZIO: Mailing List o Newsletter
DATI PERSONALI: email e nome
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Contattare l’Utente

SERVIZIO: Modulo di contatto
DATI PERSONALI: email, nome, ragione sociale, settore di attività e sito web
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Contattare l’Utente

SERVIZIO: Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
DATI PERSONALI: Cookie e Dati di utilizzo
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Interazione con social network e piattaforme esterne

SERVIZIO: Google Analytics
DATI PERSONALI: Cookie e Dati di utilizzo
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Statistica

Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.

Cookie Policy

Leggi il testo esteso qui Privacy & Cookie Policy

Leggi l’informativa sul trattamento dei dati