Presenza del Radon nei luoghi di lavoro interrati e seminterrati, quando misurarlo e la differenza tra concentrazione del gas ed esposizione dei lavoratori.
Il Radon è un inquinante “trasversale”, presente sia negli ambienti di vita che di lavoro. Il presente articolo tratterà solo gli ambienti di lavoro in riferimento alle norme che ne stabiliscono i valori limite di esposizione professionale. Il Radon viene collocato nel Gruppo 1 degli agenti cancerogeni conosciuti, ovvero tra i principali inquinanti causa di patologie tumorali. Il Datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività lavorativa e dunque anche del rischio derivante dall’esposizione a radiazioni ionizzanti (il Radon appunto) che, a contatto con le cellule umane, danneggiano il DNA provocando gravi malattie come i tumori polmonari. Gas naturale e radioattivo, il Radon risale dal sottosuolo e si accumula negli ambienti interrati e seminterrati degli edifici dove, in assenza di ventilazione, tende a ristagnare. Il D.Lgs. 81/08 vieta di adibire i locali interrati a luoghi di lavoro; tuttavia l’organo di controllo di competenza territoriale (ASL) può rilasciare deroghe a tale divieto a condizione che vengano garantiti adeguati livelli di illuminamento e qualità dell’aria. Una buona qualità dell’aria deve assicurare, tra gli altri, anche il rispetto dei livelli di concentrazione di Radon, come definiti dal D.Lgs.241/2000 che fissa il livello di azione a 500 Bq/mc.
Per il Radon, come per altri agenti inquinanti, i livelli di concentrazione non sono mai rappresentativi della reale esposizione del lavoratore dato che il concetto di esposizione è correlato al tempo di permanenza in quel determinato ambiente caratterizzato, quest’ultimo, da una determinata concentrazione; pertanto avere un’elevata concentrazione di Radon in un ambiente non significa necessariamente esserne a rischio espositivo. Le linee guida per la misura di concentrazione al radon in aria nei luoghi di lavoro interrati fissano la soglia delle 10 ore al mese quale limite di permanenza minimo affinché possa esserci una esposizione significativa. La misura del Radon deve pertanto essere effettuata quando i lavoratori occupano un ambiente interrato o seminterrato adibito al lavoro per più di 10 ore al mese. In questi ambienti sottoposti a misurazione, quando il livello di azione di 500 Bq/mc viene superato, si deve obbligatoriamente procedere al calcolo della dose efficace, ovvero l’effettiva dose di Radon alla quale ogni singolo lavoratore è esposto. Tale dose viene calcolata da un Esperto qualificato in radioprotezione e confrontata con il valore limite di 3mSv/anno, l’unico valore numerico in grado di valutare la reale esposizione professionale del lavoratore