L’Inps ha emesso una circolare (7/2011) che conferma, riprendendo il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2010, la detrazione dell’11,50 per cento per gli imprenditori edili in regola con i contributi e le norme per la sicurezza sul lavoro.
La riduzione potrà essere applicata anche alle dichiarazioni dei redditi inerenti all’anno 2010.
Il bonus si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, in caso di contratti a tempo parziale.
Non spetta inoltre ai lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive di altro tipo, come l’assunzione dalle liste di mobilità o i contratti di inserimento.
Per poter usufruire delle detrazioni i datori di lavoro devono essere in regola con il Durc e non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni delle norme sulla sicurezza nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
I datori di lavoro devono inviare alla sede Inps competente il modello di autodichiarazione predisposto dall’istituto previdenziale che, in caso di dichiarazioni non veritiere, provvede a recuperare le somme fruite indebitamente.
Le operazioni devono essere concluse entro il 18 aprile 2011. La circolare pone come termine il giorno 16 del terzo mese successivo a quello in cui è stata emanata la circolare.