Dal 13 luglio scorso il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è diventato operativo per gli operatori appartenenti al cosiddetto “primo gruppo”, quelli cioè indicati all’art. 1, c. 1, lett. a, D.M. 17 dicembre 2009, ovvero per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti; per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di cinquanta dipendenti di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152 del 2006; per i commercianti e gli intermediari; per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; nonché per le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, D.M. 17 dicembre 2010 (modalità di trasporto intermodale di rifiuti).
Allo stesso tempo, sempre dal 13 luglio scorso, risultano soggetti alla disciplina di cui al D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche anche i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania.