Settimana europea 2026 sulla salute mentale: cosa devono fare le aziende

Dal 19 al 24 ottobre 2026 si tiene la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Quest’anno ha un tema preciso: la salute mentale. Il 13 ottobre l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha lanciato a Bruxelles la nuova campagna triennale «Ambienti di lavoro sani e sicuri 2026-2028: Insieme per la promozione della salute mentale negli ambienti di lavoro». Per le imprese non è solo una ricorrenza: i rischi psicosociali sono già un obbligo di legge in Italia. In questo articolo vediamo cosa chiede la normativa, cosa controlla un ispettore e come mettersi in regola senza burocrazia inutile.

La campagna EU-OSHA 2026-2028 in sintesi

Ogni due-tre anni l’EU-OSHA dedica una campagna a un tema prioritario. Le precedenti hanno riguardato le sostanze pericolose, i disturbi muscolo-scheletrici e la digitalizzazione. La campagna 2026-2028 ha l’obiettivo di aiutare datori di lavoro e organizzazioni a prevenire, valutare e gestire i rischi psicosociali e si articola in cinque aree prioritarie:

  1. valutazione e gestione dei rischi psicosociali;
  2. molestie (anche sessuali) e violenza sul luogo di lavoro;
  3. il legame tra rischi fisici e salute mentale, ad esempio rumore, turni, lavoro in solitudine e infortuni;
  4. i rischi psicosociali nel settore sanitario e dell’assistenza sociale;
  5. il sostegno alla salute mentale sul lavoro, compreso il rientro dopo un’assenza.

La Settimana europea di ottobre è la prima tappa della campagna. In Italia le iniziative sono coordinate dal punto focale nazionale (INAIL). Nel corso dei tre anni sono previsti strumenti pratici, materiali informativi e i Premi per le buone pratiche, a cui possono partecipare anche le aziende.

I numeri: perché la salute mentale è un tema di sicurezza

I dati richiamati dall’EU-OSHA nel comunicato di lancio fotografano la dimensione del problema:

  • circa il 45% dei lavoratori europei dichiara di essere esposto a rischi per il proprio benessere mentale sul lavoro (Eurostat);
  • il 29% riferisce stress, ansia o depressione causati o aggravati dal lavoro (EU-OSHA, indagine OSH Pulse 2025).

Lo stress non è un fatto privato. Carichi eccessivi, ruoli poco chiari, conflitti, isolamento e turni pesanti riducono la concentrazione e fanno aumentare errori, assenze e infortuni. Per questo la legge lo tratta come un rischio da valutare e ridurre, esattamente come il rumore o le sostanze chimiche.

Riunione di lavoro: coinvolgere lavoratori e RLS nella valutazione dello stress lavoro-correlato

Cosa dice la legge italiana

In Italia il quadro è chiaro dal 2008. L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, «tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato», secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004. I punti fermi sono questi:

  • l’obbligo riguarda tutte le aziende con almeno un lavoratore, a prescindere da dimensione e settore. Non esistono esenzioni per uffici o piccole imprese;
  • la valutazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17) e si fa con l’RSPP e il medico competente, dopo aver consultato l’RLS;
  • il metodo è quello delle indicazioni della Commissione consultiva permanente (lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010), applicate in pratica con la metodologia INAIL;
  • il risultato va scritto nel Documento di valutazione dei rischi (DVR), insieme alle misure adottate e al programma di miglioramento.

Un DVR senza valutazione dello stress lavoro-correlato è un DVR incompleto. In caso di ispezione o di infortunio questo pesa: l’omessa o carente valutazione dei rischi è punita dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008.

Come si valuta il rischio stress lavoro-correlato

La valutazione segue un percorso in più fasi. Non è un questionario da far compilare e archiviare.

1. Valutazione preliminare

Si analizzano indicatori oggettivi e verificabili, divisi per gruppi omogenei di lavoratori, cioè gruppi esposti agli stessi rischi:

  • eventi sentinella: infortuni, assenze per malattia, turnover, procedimenti disciplinari, segnalazioni del medico competente, lamentele formali;
  • contenuto del lavoro: carichi e ritmi, orari e turni, monotonia, corrispondenza tra competenze e mansioni;
  • contesto del lavoro: ruolo, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, comunicazione, evoluzione di carriera, conciliazione vita-lavoro.

Se non emergono elementi di rischio, l’esito si riporta nel DVR con un piano di monitoraggio. Se invece emergono, si adottano misure correttive.

2. Valutazione approfondita

Se le misure correttive non bastano, si passa alla fase approfondita. Si ascolta direttamente la percezione dei lavoratori con questionari, focus group o interviste semistrutturate, garantendo l’anonimato. Nelle aziende più grandi si può lavorare per campioni rappresentativi.

3. Misure e verifica

Le misure tipiche sono di tipo organizzativo: redistribuire i carichi, chiarire ruoli e procedure, migliorare la comunicazione, pianificare meglio i turni, formare preposti e dirigenti. Si aggiungono misure tecniche (ergonomia delle postazioni, rumore, microclima) e di formazione. Infine si verifica nel tempo che funzionino.

Per gli approfondimenti operativi rimandiamo alla nostra pagina sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato e all’articolo Stress lavoro-correlato: il rischio invisibile.

Molestie e violenza: il punto spesso dimenticato nel DVR

La seconda area della campagna riguarda molestie e violenza. L’Italia ha ratificato la Convenzione ILO n. 190 con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4. Il rischio di aggressioni e molestie, sia da parte di terzi (clienti, utenti, pazienti) sia interne all’organizzazione, va quindi considerato nella valutazione dei rischi. Riguarda in particolare sanità, sportelli al pubblico, commercio, trasporti, vigilanza e lavoro notturno o in solitudine. In concreto servono:

  • analisi degli episodi accaduti e dei «quasi incidenti»;
  • misure di prevenzione: layout degli spazi, sistemi di allarme, procedure di gestione dell’utenza, divieto di lavoro isolato nelle fasce a rischio;
  • un canale di segnalazione riservato e una procedura di gestione dei casi;
  • formazione specifica per i lavoratori esposti.

Checklist per il datore di lavoro

Approfittate della Settimana europea per verificare questi punti:

  1. Nel DVR c’è una valutazione dello stress lavoro-correlato aggiornata, divisa per gruppi omogenei e con data certa?
  2. Dopo le ultime riorganizzazioni (nuovi turni, smart working, fusioni, nuove tecnologie) la valutazione è stata rifatta?
  3. L’RLS è stato consultato e la consultazione è documentata?
  4. Il medico competente ha condiviso i dati aggregati della sorveglianza sanitaria utili alla valutazione?
  5. Il rischio di aggressioni e molestie è stato valutato dove esiste?
  6. Le misure previste hanno un responsabile e una scadenza, e qualcuno ne verifica l’efficacia?
  7. Preposti e dirigenti hanno ricevuto formazione su organizzazione del lavoro e gestione dei collaboratori?

Se anche una sola risposta è «no» o «non lo so», conviene intervenire. Una valutazione ben fatta riduce il rischio legale e porta anche meno assenze e meno turnover.

Domande frequenti

Quando si tiene la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2026?

Dal 19 al 24 ottobre 2026. È la prima tappa della campagna EU-OSHA «Ambienti di lavoro sani e sicuri 2026-2028», dedicata alla salute mentale negli ambienti di lavoro.

La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria anche per le piccole aziende?

Sì. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 la prevede per tutte le aziende con almeno un lavoratore, comprese micro-imprese e studi professionali, e va riportata nel DVR.

Ogni quanto va aggiornata?

La legge non fissa una scadenza unica. La valutazione va rifatta quando cambiano in modo significativo organizzazione, processi o mansioni, dopo eventi sentinella rilevanti (infortuni, aumento di assenze o turnover) e quando la sorveglianza sanitaria lo rende necessario. Nella prassi si consiglia comunque una verifica periodica, in genere ogni due-tre anni.

Chi deve fare la valutazione?

Il datore di lavoro, che non può delegarla, con il supporto dell’RSPP e del medico competente e dopo aver consultato l’RLS. Spesso si affida a consulenti esterni con competenze specifiche di psicologia del lavoro e di organizzazione aziendale.

Basta un questionario anonimo?

No. Il questionario fa parte della fase approfondita. Prima va fatta la valutazione preliminare sugli indicatori oggettivi, e ai dati raccolti devono seguire misure concrete e verificate.

Gruppo Alis dal 1996 affianca le imprese di Roma e del Lazio nella valutazione dei rischi, compresi stress lavoro-correlato, aggressioni e organizzazione del lavoro. Per un check del vostro DVR chiamate lo 06 81174371 o scrivete dalla pagina Contatti.

Fonti: EU-OSHA, comunicato stampa di lancio della campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri 2026-2028» (13 ottobre 2026); D.Lgs. 81/2008, artt. 17, 28, 55; Lettera circolare Ministero del Lavoro 18 novembre 2010; Legge 4/2021 di ratifica della Convenzione ILO 190.

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