Quando una lavoratrice comunica di essere incinta, il datore di lavoro deve verificare subito se la sua mansione è compatibile con la gravidanza. Le regole sono nel D.Lgs. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità), che si integra con la valutazione dei rischi del D.Lgs. 81/2008. In questa guida vediamo quali lavori sono vietati, cosa deve contenere la valutazione, cosa fare se la mansione non è compatibile e come funziona il divieto di lavoro notturno.
La valutazione dei rischi per la gravidanza
L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 include tra i rischi da valutare quelli che riguardano le lavoratrici in stato di gravidanza. L’art. 11 del D.Lgs. 151/2001 lo precisa: il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare l’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi e condizioni di lavoro indicati nell’Allegato C, e individua le misure di prevenzione.
La valutazione va fatta in anticipo, per tutte le mansioni che possono essere svolte da donne, non solo quando arriva la comunicazione della gravidanza. Così l’azienda sa già, mansione per mansione, cosa cambiare. Deve essere riportata nel DVR, e le lavoratrici e l’RLS devono essere informati dei risultati.
Le tutele scattano da quando la lavoratrice comunica il suo stato: per questo conviene spiegare a tutte le dipendenti l’importanza di farlo appena possibile.
I lavori vietati
L’art. 7 vieta di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri elencati negli Allegati A e B. I divieti valgono durante la gravidanza e, per molte attività, fino a 7 mesi di età del figlio; alcuni riguardano solo il periodo della gestazione. Alcuni esempi:
- lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e, in gravidanza, la stazione in piedi per più di metà dell’orario;
- esposizione ad agenti chimici pericolosi, piombo, agenti biologici come toxoplasma e virus della rosolia (in assenza di immunità), radiazioni ionizzanti;
- lavori con macchine scuotenti o utensili che trasmettono vibrazioni intense, lavori su scale e impalcature;
- lavori a bordo di mezzi di trasporto durante la gestazione;
- assistenza e cura di malati infettivi o con disturbi mentali, in determinate condizioni.
L’uso dei videoterminali non è vietato. Può però richiedere pause più frequenti, variazioni di postura e un adeguamento della postazione, da valutare insieme al medico competente.

Se la mansione non è compatibile
L’art. 12 stabilisce una sequenza precisa:
- modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro, per eliminare l’esposizione al rischio;
- se non basta, spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile, conservando la retribuzione e la qualifica di partenza;
- se lo spostamento non è possibile, informare l’Ispettorato territoriale del lavoro, che può disporre l’interdizione anticipata dal lavoro.
L’interdizione anticipata per gravi complicanze della gravidanza o per condizioni di salute della lavoratrice è invece di competenza dell’ASL, su certificazione medica. In ogni caso resta il congedo di maternità ordinario, di norma due mesi prima e tre mesi dopo il parto, con le possibilità di flessibilità previste dalla legge.
Lavoro notturno
L’art. 53 vieta di adibire le donne al lavoro dalle 24 alle 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Dopo, alcune lavoratrici possono chiedere di non svolgere lavoro notturno, ad esempio la madre di un figlio di età inferiore a tre anni.
Dopo il parto e allattamento
Molti divieti dell’art. 7 proseguono fino a 7 mesi di età del figlio. Al rientro la valutazione dei rischi va riesaminata per la fase dell’allattamento, e la lavoratrice ha diritto ai riposi giornalieri previsti dalla legge nel primo anno di vita del bambino.
I passi da seguire in azienda
- Inserire nel DVR, per ogni mansione, i rischi per gravidanza e allattamento e le misure previste.
- Informare tutte le lavoratrici e l’RLS dei risultati.
- Alla comunicazione della gravidanza, verificare subito la mansione con il medico competente e documentare le decisioni.
- Se serve, modificare condizioni o orario, spostare la lavoratrice o informare l’Ispettorato.
- Escludere il lavoro notturno fino a un anno di età del bambino.
- Riesaminare la situazione al rientro dal congedo.
Domande frequenti
La valutazione dei rischi per la gravidanza è obbligatoria?
Sì. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e l’art. 11 del D.Lgs. 151/2001 la impongono per tutte le mansioni che possono essere svolte da lavoratrici.
Una lavoratrice incinta può lavorare al videoterminale?
Sì, non è un lavoro vietato. Vanno però valutate postura, pause e organizzazione del lavoro, anche con il medico competente.
Cosa succede se non c’è una mansione compatibile?
Il datore di lavoro informa l’Ispettorato territoriale del lavoro, che può disporre l’interdizione anticipata dal lavoro.
Fino a quando vale il divieto di lavoro notturno?
Dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, dalle 24 alle 6.
I divieti finiscono con il parto?
Non tutti. Molti divieti per lavori pericolosi, faticosi e insalubri dell’art. 7 valgono fino a 7 mesi di età del figlio.
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Fonti: D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 6, 7, 11, 12, 16, 17, 53 e Allegati A, B e C; D.Lgs. 81/2008, art. 28.


