Dal 16 settembre 2026 il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è digitale per tutti gli iscritti al RENTRI. Il FIR cartaceo non basta più: per chi è iscritto al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti il trasporto va accompagnato dal formulario digitale (xFIR), firmato in sequenza da produttore, trasportatore e destinatario. In questa guida vediamo chi è obbligato, come funziona il nuovo formulario, cosa cambia per chi non è iscritto e quali sanzioni sono previste.
Cosa cambia dal 16 settembre 2026
Il nuovo sistema di tracciabilità è disciplinato dal D.M. 59/2023, che ha istituito il RENTRI e ha previsto il passaggio graduale al formulario in formato digitale. La data di avvio del FIR digitale era stata rinviata: l’art. 13, comma 5-bis, del D.L. 200/2025, convertito dalla Legge 26/2026, l’ha fissata a settembre 2026, e il decreto direttoriale MASE n. 210 del 31 luglio 2026 ha definito le modalità operative.
In sintesi:
- dal 15 settembre 2026 diventano sanzionabili le omissioni nella trasmissione dei dati al RENTRI;
- dal 16 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI devono usare il FIR digitale per ogni trasporto di rifiuti;
- il FIR non è più un documento cartaceo in quattro copie ma un file digitale gestito tramite i servizi del RENTRI o tramite software gestionali interoperabili.
La proroga al 15 settembre 2026 è quindi scaduta e l’obbligo è pienamente operativo.
Chi è obbligato al FIR digitale
L’obbligo riguarda tutti i soggetti iscritti al RENTRI. L’iscrizione è avvenuta per scaglioni tra il 2024 e il 2026 e interessa, tra gli altri:
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali, da trattamento delle acque e da attività di recupero e smaltimento, sopra le soglie dimensionali previste;
- gli enti e le imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale;
- gli impianti che effettuano recupero o smaltimento;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi e i sistemi di gestione dei rifiuti.
Se non siete sicuri di rientrare nell’obbligo di iscrizione, la verifica parte dai codici EER dei rifiuti che producete e dal numero di dipendenti: è il primo controllo che facciamo nelle consulenze di gestione dei rifiuti.

Come funziona il formulario digitale
Il FIR digitale segue lo stesso percorso del vecchio formulario, ma ogni passaggio viene registrato e firmato elettronicamente:
- Il produttore (o detentore) compila il formulario con i dati del rifiuto, del trasportatore e dell’impianto di destinazione, e lo firma prima della partenza.
- Il trasportatore firma alla presa in carico e porta con sé il formulario in formato digitale durante il viaggio. Deve poterlo esibire in caso di controllo.
- Il destinatario firma all’arrivo, indica la quantità accettata e chiude il formulario.
Al termine, i dati del formulario sono disponibili nell’area riservata RENTRI di tutti i soggetti coinvolti. Non serve più la quarta copia restituita al produttore: la conferma del conferimento arriva in digitale. Resta però responsabilità del produttore verificare che il formulario sia stato chiuso correttamente.
Il formulario può essere gestito con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI oppure con il proprio gestionale, se integrato con il sistema tramite le interfacce previste.
E chi non è iscritto al RENTRI?
Chi non è tenuto all’iscrizione (per esempio molti piccoli produttori di rifiuti non pericolosi) può continuare a usare il FIR cartaceo. Il formulario va però prodotto secondo il nuovo modello e vidimato in modalità digitale tramite il portale RENTRI, che genera il numero univoco da riportare sul documento. I vecchi blocchi vidimati in Camera di commercio non sono più utilizzabili.
Attenzione: se il trasportatore o l’impianto di destinazione sono iscritti, il trasporto entra comunque nel circuito digitale. Conviene allinearsi con i propri fornitori prima del prossimo ritiro.
Registro di carico e scarico: le scadenze
Insieme al formulario cambia anche il registro cronologico di carico e scarico, che per gli iscritti va tenuto in formato digitale secondo il nuovo modello. I produttori annotano carico e scarico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico del rifiuto, e i dati vanno trasmessi al RENTRI con le cadenze stabilite dal D.M. 59/2023. Proprio la mancata trasmissione è sanzionabile dal 15 settembre 2026.
Sanzioni
Le sanzioni sono quelle dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):
- mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI (comma 10-bis): da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi;
- trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti: da 1.600 a 10.000 euro, con conseguenze penali nei casi più gravi che riguardano i rifiuti pericolosi.
In caso di controllo su strada, un formulario non valido coinvolge sia il trasportatore sia il produttore che ha affidato il rifiuto.
Checklist per l’azienda
- Verificare se l’azienda è iscritta al RENTRI e che i dati dell’iscrizione (unità locali, attività, rifiuti) siano aggiornati.
- Scegliere lo strumento: servizi RENTRI oppure gestionale interoperabile.
- Abilitare le persone che firmano i formulari e definire chi fa cosa.
- Controllare che trasportatori e impianti siano pronti al FIR digitale.
- Passare il registro di carico e scarico al nuovo modello digitale e rispettare le scadenze di trasmissione.
- Per i non iscritti: usare solo formulari del nuovo modello vidimati tramite il portale.
- Formare il personale: un errore di compilazione diventa subito un dato trasmesso.
Nelle aziende con cantieri, demolizioni o bonifiche il FIR va gestito insieme alla caratterizzazione dei rifiuti e, quando presente, alla gestione dell’amianto.
Domande frequenti
Da quando è obbligatorio il FIR digitale?
Dal 16 settembre 2026 per tutti i soggetti iscritti al RENTRI. Le sanzioni per la mancata trasmissione dei dati si applicano dal 15 settembre 2026.
Posso ancora usare il formulario cartaceo?
Solo se non siete iscritti al RENTRI. In quel caso il formulario va prodotto con il nuovo modello e vidimato in digitale tramite il portale RENTRI.
Chi firma il formulario digitale?
Produttore o detentore alla partenza, trasportatore alla presa in carico, destinatario all’arrivo. Ogni firma è elettronica e viene registrata nel sistema.
Serve un software specifico?
No. Si possono usare i servizi di supporto gratuiti del RENTRI. Chi gestisce molti formulari di solito preferisce un gestionale integrato.
Quanto costa un errore sul formulario?
Il trasporto senza formulario o con dati incompleti o inesatti è punito con una sanzione da 1.600 a 10.000 euro, secondo l’art. 258 del D.Lgs. 152/2006.
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Fonti: D.M. 17 aprile 2023 n. 59; D.L. 200/2025, art. 13 comma 5-bis, convertito dalla L. 26/2026; decreto direttoriale MASE n. 210 del 31 luglio 2026; D.Lgs. 152/2006, art. 258; portale RENTRI; PMI.it e TeamSystem, approfondimenti sul FIR digitale (settembre 2026).


