Negli ambienti confinati si muore spesso in gruppo: entra un lavoratore, perde i sensi, e chi va a soccorrerlo senza protezioni fa la stessa fine. È successo anche a Casteldaccia, in provincia di Palermo, nel maggio 2024, dove cinque operai hanno perso la vita durante lavori in un impianto fognario. Per questo il DPR 177/2011 stabilisce requisiti precisi per le imprese che lavorano in pozzi, vasche, silos, serbatoi e cunicoli, e obblighi specifici per i committenti. Vediamo quali sono.
Cosa sono gli ambienti confinati
Il DPR 177/2011 si applica ai lavori negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati richiamati dal D.Lgs. 81/2008:
- art. 66: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possono esserci gas o vapori tossici o asfissianti;
- art. 121: pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, in cui si possono sviluppare gas deleteri;
- Allegato IV, punto 3: vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos.
In pratica sono spazi con aperture limitate, non pensati per la presenza continua di persone, dove l’aria può essere povera di ossigeno o contenere sostanze pericolose. Rientrano spesso cisterne di autobotti, vasche di depurazione, stive, cantine di fermentazione, reti fognarie, intercapedini.
Perché sono così pericolosi
- Carenza di ossigeno, ad esempio per fermentazioni, ossidazioni o gas inerti usati per bonificare.
- Gas tossici come idrogeno solforato, monossido di carbonio, vapori di solventi.
- Atmosfere esplosive.
- Seppellimento o annegamento in silos e vasche, temperature estreme, organi in movimento.
- Difficoltà di soccorso: aperture strette e percorsi difficili rendono lento il recupero.
Molti di questi pericoli non si vedono e non si sentono. L’idrogeno solforato, ad alte concentrazioni, blocca l’olfatto: chi entra può non accorgersi di nulla.

I requisiti delle imprese (art. 2)
Possono lavorare negli ambienti confinati solo imprese e lavoratori autonomi qualificati, che rispettano tutti questi requisiti:
- integrale applicazione del D.Lgs. 81/2008 per valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze;
- almeno il 30% della forza lavoro impiegata con esperienza almeno triennale in ambienti confinati, assunta con contratto subordinato o con altri contratti purché certificati. Anche il preposto deve avere esperienza triennale;
- informazione e formazione specifica di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se opera direttamente, con verifica dell’apprendimento;
- DPI, strumentazione e attrezzature adeguate: rilevatori di gas, autorespiratori, imbracature, sistemi di recupero;
- addestramento sull’uso dei DPI e sulle procedure, comprese le emergenze;
- DURC regolare;
- integrale applicazione dei contratti collettivi.
Il subappalto è ammesso solo se autorizzato espressamente dal committente e se i relativi contratti sono certificati.
Gli obblighi del committente (art. 3)
- Prima dell’accesso deve informare tutti i lavoratori impiegati, compreso il datore di lavoro dell’impresa, su caratteristiche dei luoghi, rischi presenti e misure di emergenza, per un tempo adeguato e comunque non inferiore a un giorno.
- Deve individuare un proprio rappresentante, con adeguate competenze, che vigili sulle attività.
- Deve verificare la qualificazione dell’impresa e coordinare la sicurezza con il DUVRI o, nei cantieri, con il PSC.
La procedura di lavoro
Ogni intervento deve seguire una procedura scritta, adatta allo specifico ambiente, che preveda almeno:
- individuazione dei pericoli e isolamento di impianti, tubazioni e fonti di energia;
- bonifica e ventilazione, con misurazione dell’atmosfera prima e durante il lavoro;
- permesso di lavoro firmato da chi autorizza l’ingresso;
- presenza di un operatore all’esterno, in contatto con chi è dentro;
- attrezzature di recupero pronte e personale addestrato a usarle;
- piano di soccorso coordinato con il 112 e i Vigili del Fuoco: nessuno entra a soccorrere senza protezioni.
Checklist prima di entrare
- L’ambiente è nel DVR come ambiente confinato?
- L’impresa ha i requisiti del DPR 177/2011, documentati?
- Il committente ha fatto l’informazione e nominato il suo rappresentante?
- Il rilevatore di gas è tarato e acceso?
- C’è un operatore esterno e un sistema di recupero montato?
- Tutti sanno cosa fare in caso di malore, e cosa non fare?
Domande frequenti
Cosa prevede il DPR 177/2011?
Stabilisce i requisiti di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e gli obblighi del committente prima e durante i lavori.
Quanti lavoratori devono avere esperienza?
Almeno il 30% della forza lavoro impiegata, con esperienza almeno triennale in ambienti confinati. Il preposto deve avere la stessa esperienza.
Si può subappaltare un lavoro in ambiente confinato?
Solo con autorizzazione espressa del committente e con contratti certificati.
Quanto deve durare l’informazione del committente?
Un tempo adeguato ai rischi e comunque non inferiore a un giorno.
Un silos è un ambiente confinato?
Sì. I silos sono espressamente citati nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 insieme a vasche, serbatoi, recipienti e canalizzazioni.
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Fonti: DPR 14 settembre 2011, n. 177; D.Lgs. 81/2008, artt. 26, 66, 121 e Allegato IV punto 3; Ministero del Lavoro e INAIL, manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.


