A partire dal 31 dicembre 2010 tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno svolgere la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato, rispettando le indicazioni che verranno adottate dalla Commissione consultiva sulla sicurezza sul lavoro.
La stessa Commissione ha istituito al proprio interno uno gruppo di lavoro che, proprio in questi giorni, ha terminato l’elaborazione di un documento che contiene le prime indicazioni operative per guidare il datore di lavoro nei primi approcci alla valutazione del rischio da stress lavorativo. Il documento dovrà poi essere sottoposto alla Commissione per l’approvazione formale e definitiva.
Gli elementi essenziali delle indicazioni che provengono dal ministero del Lavoro prevedono:
1. un’analisi preliminare da parte del datore di lavoro della presenza dei fattori oggettivi di rischio (art. 4, comma 2) dando la priorità a quelli che possono essere i “segnali” denotativi di problema di stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1) e degli indicatori (art. 4, comma 1) da condursi secondo le modalità indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati (previa consultazione del RLS);
2. l’individuazione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro (art. 4, comma 3);
3. l’adozione delle stesse con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4, comma 5);
4. nell’ipotesi eventuale di perduranti evidenze di stress, la necessità di svolgere l’analisi percettiva (ad es., con l’utilizzo di test mirati ai singoli) e di adottare misure individuali (art. 6, comma 1). Quest’analisi dovrà essere attivata unicamente nel caso in cui la fase preliminare riveli elementi di rischio stress e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
5. vista la logica di semplificazione presente nel D.lgs n. 81/2008, la possibilità per il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio, di adottare direttamente le eventuali misure individuali (art. 6, comma 1), soprattutto (ma non esclusivamente) nelle aziende che occupano pochi lavoratori.
6. indicazione del termine del 1° agosto 2010 come data di decorrenza del processo di valutazione dei rischi, di cui tracciare il progetto nel documento di valutazione dei rischi ed il termine finale, e non quale data finale entro la quale dev’essere interamente svolta la valutazione e adottate le relative misure.
7. possibilità, per i datori di lavoro che, alla data della pubblicazione delle linee guida ministeriali, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, di non ripetere l’indagine ma di svolgere unicamente l’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008.
Il testo ministeriale è in linea con l’accordo interconfederale 9 giugno 2008 che, oltre a ribadire che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato deve essere effettuata dal datore di lavoro nell’ambito della propria organizzazione, come avviene per tutti gli altri rischi, afferma che:
1. Non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo stress (art. 1, comma 2)
2. Non tutte le manifestazioni di stress sono necessariamente negative (art. 3, comma 2)
3. Lo stress non è una malattia (art. 3, comma 3)
4. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato (art. 3, comma 4)
5. L’individuazione dello stress può implicare analisi di fattori oggettivi e soggettivi (art. 4, comma, 2)
6. Il compito di stabilire le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo stress spetta al datore di lavoro e le misure sono adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (art. 4,comma 5)
7. La gestione dei problemi di stress può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi (art. 5, comma 2)
8. Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni (art. 6, comma 2)