Con una nuova sentenza (T.A.R. Lazio, Latina, 4 febbraio 2014, n. 90), il giudice amministrativo chiarisce il perimetro di applicazione dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs 81/08, che riconosce la possibilità, in deroga ad un divieto di ordine generale, di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, fatto comunque salvo l’obbligo di assicurare il rispetto delle idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
L’articolo 13 del D.Lgs. 81/08 assegna infatti all’azienda sanitaria competente per territorio la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mentre l’articolo 65, nel vietare la destinazione al lavoro dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei, prevede, al comma 2, che “In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.”.
Il giudice amministrativo chiarisce che, per effetto del D.Lgs. 112/98, la competenza in ordine alla localizzazione degli impianti produttivi è stata attribuita ai comuni presso i quali risulta incardinato e nella sua totalità il relativo procedimento.
Ne consegue che l’azienda sanitaria, in base alla citata normativa, può ammettere la deroga, il che equivale a dire che il positivo riscontro delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza del luogo di lavoro, implica una valutazione che abilita all’esercizio dell’attività in luoghi di per sé inidonei, nei quali sarebbe esclusa.
La valutazione sulla possibile deroga ai requisiti richiesti dall’allegato IV al D.Lgs 81/2008 non può esser quindi ricondotta alla fase istruttoria ed alla collaborazione tra organi, al pari di altre vicende nelle quali la determinazione finale spetta ad una sola amministrazione agente, perché l’organo di vigilanza concorre alla sostanziale determinazione della fattispecie ampliativa rimuovendo un limite con un provvedimento riconducibile non tanto al parere quanto, soprattutto per il profilo funzionale, all’autorizzazione comunque necessariamente presupposta la cui mancanza impedirebbe al comune il rilascio del titolo per l’esercizio dell’attività.
Fonte: il Sole 24 Ore