Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’articolo 14 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, ha disposto che l’importo delle sanzioni amministrative previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro , sia aumentato del 30%.
In attuazione delle predette disposizioni, il Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato ha istituito il “capitolo 2573 – capo 27 – articolo 12”, nel quale dovranno affluire le somme derivanti dalle predette maggiorazioni.
Le sanzioni si riferiscono alle fattispecie di seguito elencate.
Nel caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento. Le predette sanzioni non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
Viene infine previsto che l’importo delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Tale articolo, si ricorda, prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale possa essere revocato da parte dell’organo di vigilanza qualora:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle derivanti dall’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti pari a 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Fonte: Sole 24 Ore