Quando i servizi sono di natura intellettuale non occorre indicare gli oneri per la sicurezza. Lo ha stabilito Il T.A.R. Liguria, Sez. II, 21 novembre 2014, n. 1690 .
Il collegio è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara d’appalto a procedura negoziata indetta per l’affidamento dei servizi e delle prestazioni relative alla direzione lavori, alla misurazione, alla redazione di tutti gli atti e documenti della contabilità e al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori e per ogni altra prestazione richiesta per il completamento dell’incarico fino alla ultimazione e al certificato di regolare esecuzione dei lavori per l’omessa indicazione nella lettera di invito dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Preliminarmente il Collegio osserva che l’omessa indicazione nella lettera di invito dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso costituisce una circostanza direttamente incidente sulla formulazione dell’offerta e, in conseguenza, deve essere immediatamente contestata, per rilevare il pregiudizio che ne derivava ai danni della concorrente, senza attendere l’esito sfavorevole della gara (Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671; Cons. Stato, 26 novembre 2009, n. 7442; T.A.R Liguria, Sez. II, 21 marzo 2014, n. 453).
Comunque, la giurisprudenza amministrativa, dopo talune oscillazioni, ha chiarito che negli appalti di servizi di natura intellettuale non occorre indicare gli oneri per la sicurezza, poiché le attività da svolgersi non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3054).
In particolare, non si profilano in tale ambito rischi da interferenze esterne (derivanti, per esempio, dalle particolari condizioni dei luoghi in cui dovrà svolgersi l’attività) ed è per questa ragione che l’art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008, esclude espressamente l’obbligo per la stazione appaltante di indicare detti oneri nel bando di gara (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 378).
L’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza da parte dei singoli concorrenti, invece, risulta funzionale al giudizio di anomalia e nessuna disposizione normativa prevede la comminatoria di esclusione per l’omessa indicazione degli stessi nell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3056; T.A.R. Liguria, sez. II, 29 agosto 2014, n. 1323).
Infine, il Collegio osserva che una eventuale anomalia dell’offerta aggiudicataria non comporterebbe né la riedizione dell’intera procedura competitiva né l’aggiudicazione in favore della ricorrente, ma solo lo scorrimento della graduatoria e la conseguente aggiudicazione in favore di una delle concorrenti che vi occupano una posizione anteriore alla ricorrente.
Fonte: Sole24ore