E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 106/09 che integra e corregge il decreto legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come viene dichiarato nella premessa del sito, si tratta del testo non coordinato e sprovvisto di note.
Il provvedimento è entrato in vigore il 20 agosto 2009.
Il Decreto legislativo 106/09 contiene ben 149 articoli che modificano il Decreto legislativo n. 81/2008, con il fine di correggere gli errori materiali e tecnici in esso contenuti e superare le difficoltà operative e le principali lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione del cd. “Testo Unico”.
Una pagella per imprese e lavoratori autonomi
Una delle principali novità è il nuovo sistema di valutazione di imprese e lavoratori. Il decreto, infatti, introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico perché possano operare solo aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema inizierà a operare nel settore edile per mezzo dell’istituzione di una patente per la verifica della idoneità tecnico – professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la presenza di attività di formazione e l’assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Si prevede l’attribuzione iniziale, in sede di qualificazione dell’impresa, a ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio: l’azzeramento determina l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare.
Disposizioni generali
In materia di lavoro irregolare, il decreto correttivo riprende sostanzialmente le disposizioni che erano già state anticipate con la direttiva del ministro del Lavoro del 18 settembre 2008. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell’azienda scatta la sospensione dell’attività. Per irregolari si intendono i lavoratori non indicati, al momento dell’accesso ispettivo, nei documenti obbligatori (che possono identificarsi anche con le comunicazioni obbligatorie). La sospensione dall’attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. In attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle riportate nell’allegato 1 al Testo unico 81/08.
Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un’altra dello stesso tipo.
Al provvedimento di sospensione per lavoro irregolare – che scatta dalle ore 12 del giorno feriale successivo a quello dell’accertamento – provvedono solo gli ispettori del lavoro, mentre in materia di sicurezza provvedono sia gli ispettori del lavoro sia quelli della Asl. In materia di prevenzione incendi, invece, la competenza è esclusiva dei vigili del fuoco, cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organi devono. La sospensione non si applica quando il lavoratore irregolare è l’unico dipendente.
A chi si applica
Le novità del decreto riguardano, oltre alle imprese in generale, anche i volontari di: Croce rossa, Forze armate, Forze di polizia e vigili del fuoco. Per questi soggetti, però, verranno emanati decreti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Un decreto ministeriale, che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010, disciplinerà, invece, particolari adeguamenti nei confronti di coop sociali e volontariato della protezione civile.
Testo coordinato dei due decreti
Allegati al D.Lgs 81/09 modificati e integrati dal D.Lgs 106/09