La sicurezza dei macchinari da lavoro è un obbligo per il datore di lavoro. Lo ha ribadito la Sez. IV della Cassazione penale, nella sentenza 1226/2011 richiamando il datore di lavoro all’obbligo di accertarsi che i macchinari introdotti in azienda siano stati realizzati nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di conoscere e osservare le norme antinfortunistiche “indipendentemente da carenze ed omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza”: deve, anzi, sottoporre i macchinari a “tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso”. Il datore di lavoro non può, cioè, ritenersi esonerato dalla responsabilità per i danni derivati ai lavoratori da anomalie o vizi di costruzione delle macchine, a seguito di una normale constatazione di presenza di marchiatura, né della competenza del costruttore.
Nel caso giudicato, la Cassazione ha condannato un imprenditore per l’infortunio capitato a un dipendente addetto a una macchina priva di ripari e protezioni e quindi non idonea ai fini della sicurezza. Per considerarsi esonerato dalla responsabilità dell’episodio, il datore di lavoro, con modalità certe ed efficaci – e cioè consultando le informazioni pertinenti e gli esperti -, avrebbe dovuto verificare l’esistenza di tutte le caratteristiche e i requisiti di conformità all’uso sicuro della macchina e quindi avrebbe dovuto assumere le conseguenti, adeguate misure di prevenzione. Così facendo avrebbe prestato, egli stesso, la dovuta garanzia che, sia la marchiatura certificata che il “nome” del costruttore avevano offerto, invece, solo “sulla carta”.
Fonte: Quotidiano Sicurezza