La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza 23807/ 2011, ha condannato il datore di lavoro che aveva licenziato una lavoratrice, madre di un bambino di età inferiore ai tre anni, che si era rifiutata di eseguire le proprie mansioni in orario notturno.
L’interessata aveva fatto ricorso contro il provvedimento adottato dal datore di lavoro per “giustificato motivo oggettivo”. I giudici di primo e di secondo grado hanno accolto il ricorso e la Cassazione ha dato ragione alla donna in forza di quanto contenuto nel DLgs 66/2003.
Il decreto, all’art.11 del tit. IV, regolamenta il lavoro notturno, dando mandato alle competenti strutture sanitarie pubbliche di accertare l’inidoneità ad eseguire le prestazioni nella fasce orarie notturne appunto. Inoltre, i contratti collettivi stabiliscono quali lavoratori possono essere esclusi dall’obbligo del lavoro notturno, tenendo fermo che è in ogni caso vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dallo stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono inoltre obbligate a prestare lavoro notturno:
- Le lavoratrici con un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente;
- la lavoratrice o i lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.