Se un lavoratore si allontana dal posto di lavoro per ragioni estranee al servizio ed è soggetto ad infortunio non deve essere risarcito. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 10734/2011 dove si legge che “in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative”.
Infatti, nell’allontanamento del dipendente si ha:
- “Un atto volontario e arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive” dell’azienda presso cui lavora;
- “un atto diretto alla soddisfazione di impulsi meramente personali” che lo hanno portato in ambiente diverso dal posto di lavoro;
- “mancanza (nell’atto che ha causato l’infortunio, ndr) di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Nel caso giudicato (una guardia giurata era rimasta accidentalmente ferita da un colpo di pistola partito dall’arma del collega con il quale si era trattenuto a parlare allontanandosi dalla guardiola, pur restando nelle vicinanze), la Cassazione ha valutato che si era determinato “il venir meno del vincolo di occasionalità lavorativa che è condizione imprescindibile per configurare la responsabilità del datore di lavoro”.