Tutti i costi relativi alla manutenzione dei baraccamenti rientrano in quelli disciplinati dall’Allegato XV del d.lgs. 81/2008. Lo ha chiarito la Commissione, rispondendo all’interpello del 4 novembre 2014, n. 25.
Quest’ultimo era stato presentato dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per sapere se “con riferimento alla lettera a) del punto 4.1.1. dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, relativa agli apprestamenti, di cui fanno parte i baraccamenti, tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, debbano essere ricomprese, oltre le spese di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione”.
Positiva la risposta della Commissione: nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi di apprestamenti previsti dal PSC; in tale definizione rientrano i gabinetti, i locali per lavarsi, gli spogliatoi, i refettori, i locali di ricovero e di riposo, i dormitori ecc.
Inoltre di norma tali apprestamenti sono realizzati mediante l’utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati “baraccamenti”.
Il punto 4.1.3 dell’Allegato XV stabilisce che le singole voci di costo vanno calcolate considerando il loro utilizzo, quindi non solo il loro montaggio, ma anche manutenzione per tutta la durata del cantiere.
Visto che il riscaldamento, il condizionamento e la pulizia risultano necessari per l’utilizzo dei baraccamenti, le relative spese devono essere ricomprese nei costi per la sicurezza.
Fonte: Sole 24 Ore