A giugno potrebbe prendere il via il censimento dei rappresentanti per la sicurezza territoriali (Rlst) da parte dei datori di lavoro che sono già in grado di fornire all’Inail le informazioni previste dal decreto legislativo 81/08. L’indicazione viene dallo stesso Istituto che, con la circolare 26 del 21 maggio, ha fornito nuove istruzioni sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La circolare, in particolare, ha integrato la n. 11 del 12 marzo, che riguardava invece la comunicazione dei nominativi di quelli aziendali (Rls). Il termine, si ricorda, è slittato al 16 agosto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 maggio).
L’obbligo di comunicazione all’Istituto del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è previsto dal decreto legislativo 81/08 (articolo 18, comma 1) ed è a carico di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati. Per quest’anno riguarda la situazione in essere alla data del 31 dicembre 2008.
I rappresentanti «territoriali», ricorda l’Inail nella circolare n. 26, sono rimasti fuori dalle procedure di segnalazione dei nominativi in quanto, al momento della pubblicazione della circolare precedente, la n. 11 del 12 marzo, «non si erano ancora concretizzate le condizioni operative per l’attivazione, in modo omogeneo sul territorio nazionale, delle previsioni di alcuni articoli del Testo Unico (48, 51 e 52)». L’aspetto parziale della rilevazione è stato segnalato anche dal comunicato congiunto Inail Direzione centrale prevenzione e Associazioni dell’Artigianato dello scorso 2 aprile.
L’Inail ha proposto al ministero del Lavoro di fornire chiarimenti, in concomitanza con la trasmissione dei primi nominativi degli Rlst, sui datori di lavoro che non sono in grado di adempiere all’obbligo previsto dal decreto legislativo 81/08. L’Istituto ha chiesto anche di segnalare, con una direttiva, le sanzioni che potrebbero scattare nel caso di mancata comunicazione dei nominativi. Forte dell’esperienza della prima fase del censimento, che ha interessato solo i Rls, l’Inail potrà fornire un contributo, in un primo tempo sotto forma di chiarimenti sulla normativa. Quindi, nel caso in cui vengano raggiunti accordi tra le associazioni che rappresentano i datori di lavoro e quelle dei lavoratori, mediante l’istituzione di corsi di formazione per i responsabili della sicurezza.
Poiché l’individuazione del Rls, in base all’articolo 47 del Testo unico, e del Rslt – in questo caso è l’articolo 48 del decreto 81/08 a stabilire che il nominativo è comunicato all’azienda dall’organismo paritetico o, in mancanza, dal Fondo di sostegno alla Pmi – è un’incombenza riservata alle iniziative esclusive dei lavoratori, che opereranno secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, ne consegue che il datore di lavoro non potrà intervenire in alcun modo, se non per favorire questo adempimento da parte dei lavoratori. Luigi Caiazza Andrea Carli
(Articolo tratto dal quotidiano Il Sole 24 ore di sabato 23 maggio 2009, p.22)