Sono stati ubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 207 del 6 settembre) i decreti, datati 13 giugno 2011, relativi alle “Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali“. Così, a decorrere dal primo luglio di ogni anno, è disposto che sia conteggiata la rivalutazione delle prestazioni economiche, in attuazione del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000.
La legge stabilisce inoltre che la rivalutazione sia effettuata in modo differenziato per il settore dell’industria, per l’agricoltura, per i medici radiologi e per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Ecco quanto stabilito nei quattro decreti emanati:
Per quanto riguarda il settore dell’industria il coefficiente di rivalutazione è pari all’1,0155 la cui applicazione determina i seguenti importi per inabilità:
- Dal 50 al 59% € 271,26;
- dal 60 al 79% € 380,56;
- dall’80 all’89% € 706,56;
- dal 90 al 100% € 1.088, 54;
- 100% + a.p.c. 1572,57.
Per quanto riguarda il settore dell’agricoltura il coefficiente di rivalutazione è pari all’1,0155 la cui applicazione determina i seguenti importi per inabilità:
- Dal 50 al 59% € 339,76;
- dal 60 al 79% € 474,10;
- dall’80 all’89% € 813,92;
- dal 90 al 100% €1153,72;
- 100% + a.p.c. € 1637,11.
Per quanto riguarda i medici di radiologia colpiti da malattie e da lesioni causate da radiazioni X e delle sostanze radioattive è riconosciuto loro, o ai lori superstiti, una retribuzione annua pari a € 56.023,37.
Per quanto riguarda la retribuzione annua riconosciuta a tecnici di radiologia medica autonomi questa varia a seconda dell’anno in cui è stato denunciato infortunio o riconosciuta malattia.Per gli eventi occorsi negli anni 2009-2011 l’importo rivalutato è fissato in € 24.894,71.