Si legge in Edilportale che è stato pubblicato nella Gazzetta Europea del 31 marzo 2016 il Regolamento sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE.
Con l’eccezione dei dispositivi progettati per le forze armate, per l’autodifesa e per la protezione da condizioni atmosferiche, il regolamento si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, specificandone i requisiti inderogabili relativi alla salute e alla sicurezza. “Il fabbricante dovrà effettuare una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI; successivamente dovrà progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione. Il fabbricante dovrà considerare non solo l’uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili” riporta l’articolo.
I DPI dovranno dunque essere ergonomici, ovvero “progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.” Particolare rilevanza avranno la verifica di rischi intrinseci legati al dispositivo, gli eventuali fattori di disturbo e i requisiti di carattere supplementare (sistemi di regolazione, invecchiamento ecc).
Viene specificato inoltre che “gli Stati membri non ostacolano, per quanto riguarda gli aspetti contemplati nel regolamento, la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al regolamento. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione che un’indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non è conforme al regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme. Durante le dimostrazioni, devono essere adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.”