Sono stati avviati dall’INAIL, a partire da questo mese di settembre, i pagamenti della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto (in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale 30 del 12 gennaio 2011). Le erogazioni – che riguardano oltre 10mila persone – sono relative, al momento, agli importi dovuti per gli anni 2008 e 2009 (per i quali sono già disponibili le risorse finanziarie previste dalla normativa citata) e costituiscono il “primo blocco”. Nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre l’Istituto provvederà all’erogazione della prestazione aggiuntiva ai restanti beneficiari.
La finalità del Fondo – istituto presso l’INAIL dalla Legge finanziaria 2008, con contabilità autonoma e separata e finanziato con risorse provenienti dal bilancio dello Stato e dalle imprese – è l’erogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, di uno speciale beneficio a favore dei lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’INAIL e dall’ex IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax“, nonché dei loro familiari titolari di rendita a superstiti.
Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita percepita, calcolata sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale. La prestazione è erogata d’ufficio dall’INAIL subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese. Per l’accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in una unica soluzione (per il 2008 e il 2009 entro il 31 dicembre 2011, in misura pari al 20%; per il 2010 entro il 30 giugno 2012, in misura pari al 15%). Dal 2011 il beneficio sarà erogato mediante un primo acconto del 10% sui ratei di rendita, un secondo acconto e un conguaglio che saranno fissati nei successivi anni.
Riguardo i pagamenti per l’anno 2010, l’erogazione della prestazione aggiuntiva avverrà successivamente al trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato e al versamento dell’addizionale da parte delle imprese. Per quanto concerne il primo acconto 2011 il conguaglio degli importi maturati a tale titolo sarà erogato sul primo rateo utile, successivamente all’avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato.