A seguito della pubblicazione sul numero 147 della rivista dell’Anaci dell’articolo del dott. Matteo Mazzali (direttore tecnico di Alis srl) relativamente a: “Amianto, obblighi e responsabilità per gli amministratori di condominio”, sono pervenute numerose domande. Abbiamo deciso di pubblicare, per i giorni a seguire e fino al 19 gennaio, quelle più significative con le risposte dell’autore.
3. Tutte le tipologie di amianto sono pericolose e rischiose allo stesso modo?
In realtà se parliamo di pericolo la risposta è “si”, se parliamo di rischio la risposta è “dipende dal tipo di amianto”. Difatti l’amianto è un cancerogeno pericoloso in tutte le sue forme, ma vi sono alcune tipologie di amianto che favoriscono più di altre la dispersione delle fibre in ambiente, aumentando di fatto la probabilità che queste siano inalate dalle persone e quindi accrescere il rischio di esposizione per gli occupanti lo stabile. Tra i materiali a più alto rischio vi sono quelli a scarsa coesione ossia i floccatti (applicati a spruzzo), i friabili quali guarnizioni, cordini e cartoni; tra quelli meno pericolosi vi sono i pavimenti vinilici e tutti gli altri materiali in cui le fibre di amianto sono inglobate all’interno di una matrice fortemente legante. Anche il cemento amianto (comunemente chiamato eternit) può essere considerato a basso rischio se in buono stato di conservazione, dipende dalla capacità legante della matrice cementizia, ossia di quanto il cemento è in grado di trattenere le fibre di amianto inglobate al suo interno. Maggiore è lo stato di disgregazione del cemento, maggiore è la capacità di rilasciare fibre nell’ambiente, e quindi maggiore è il rischio di esposizione degli occupanti. Tutti gli elementi sopra citati possono essere valutati con metodi oggettivi rifacendosi a norme tecniche e a standard internazionali di valutazione.