Rimuovere l’amianto
Tra gli interventi di bonifica quello della rimozione elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell’edificio. I principali inconvenienti potrebbero essere quelli del costo elevato dell’intervento, la produzione di notevoli quantità di rifiuti (quindi la loro corretta gestione fino all’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata) e la possibilità di un rischio di esposizione sia per gli addetti ai lavori sia per gli occupanti. Tale rischio è comunque contenuto se l’intervento viene gestito correttamente, ovvero in attuazione di quanto indicato nel piano di lavoro presentato dalla ditta di rimozione ed approvato dall’organo di controllo e vigilanza. Nel caso di rimozione dell’amianto l’amministratore di condominio deve ottemperare agli obblighi in capo al committente dei lavori definiti al titolo IV del D. Lgs. 81/08, in particolar modo all’obbligo di verifica dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa incaricata, assicurandosi che la ditta sia iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 10A nel caso di amianto compatto, e alla categoria 10B per tutti gli altri tipi di amianto (per verifiche www.albogestoririfiuti.it).
A smaltimento avvenuto l’Amministratore deve richiedere la 4° copia del formulario rifiuti da dove si evince l’avvenuta accettazione del materiale in discarica autorizzata. Tutte le pratiche autorizzative nei confronti dell’organo di vigilanza sono a carico dell’impresa che effettua il lavoro.