Con oggi termina la serie di domande sul tema: “Amianto, obblighi e responsabilità per gli amministratori di condominio”, che sono state pubblicate sul numero 147 della rivista dell’Anaci a cui il dott. Matteo Mazzali (direttore tecnico di Alis srl) ha risposto. A seguito della loro pubblicazione sono infatti pervenute numerose domande. Le più significative sono state selezionate e pubblicate su questo sito.
9. L’assemblea ha deliberato a favore di un intervento di bonifica tramite rimozione, affidando il tutto ad una ditta specializzata. Quali sono i miei obblighi nella fase di cantiere di bonifica?
Gli obblighi dell’amministratore in questa fase sono quelli definiti dal titolo IV del D. Lgs. 81/08 sotto la voce “obblighi del committente”. Da tenere presente che tali obblighi si fanno più stringenti nell’eventualità che nei lavori di bonifica intervengano due o più imprese, come generalmente accade. Spesso infatti le imprese incaricate della rimozione si avvalgono di ditte per il trasporto dell’amianto in discarica o di società per l’installazione dei ponteggi. In questo caso vi è l’obbligo di nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione. Indipendentemente dal numero delle imprese coinvolte il committente (quindi l’amministratore) deve fare la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese chiamate a fare l’intervento di bonifica. Pertanto oltre a verificare la camera di commercio nel caso dell’amianto sarà sufficiente collegarsi al sito www.albogestoririfiuti.it alla sezione “elenco iscritti” digitare la ragione sociale della ditta e verificare se risulta iscritta alla categoria 10A per l’amianto compatto (eternit e pavimenti) e 10B per tutti i tipi di amianto, compresi i friabili e floccati. Alla fine dei lavori sarà necessario richiedere la 4a copia del formulario dei rifiuti, a riprova che i materiali rimossi siano stati smaltiti correttamente.