A seguito della pubblicazione sul numero 147 della rivista dell’Anaci dell’articolo del dott. Matteo Mazzali (direttore tecnico di Alis srl) relativamente a: “Amianto, obblighi e responsabilità per gli amministratori di condominio”, sono pervenute numerose domande. Abbiamo deciso di pubblicare, per i giorni a seguire e fino al 19 gennaio, quelle più significative con le risposte dell’autore.
Come si fa a capire ed avere la certezza che nel mio stabile è presente l’amianto?
Vi sono alcuni indizi che possono aiutarci nel processo di individuazione dell’amianto. In primo luogo l’anno di costruzione del fabbricato, ovvero se realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 257/92. Da considerare tuttavia che già dal 1980 l’amianto non veniva più usato in edilizia. Il secondo indizio può essere la struttura portante dell’edificio; se questa è costituita da pilastri in acciaio può essere stato utilizzato l’amianto floccato. Terzo indizio potrebbe essere la destinazione d’uso dei manufatti e/o dei locali. L’amianto veniva messo nei materiali con lo scopo di isolare le alte o basse temperature, a scopo antincendio e per aumentare la resistenza al fuoco, per aumentare la capacità dei materiali alla trazione o alla spinta (dell’acqua ed esempio) e renderli contemporaneamente leggeri e molto resistenti (eternit), per resistere all’attrito, all’usura e all’azione degli agenti chimici. Pertanto i materiali che possono contenere amianto nell’edificio sono: lastre di copertura, serbatoi idrici, canne fumarie, pluviali e discendenti, comignoli, condotti di areazione bagni e cucine, freni degli ascensori, guarnizioni della caldaia, pavimenti vinilici, coibentazioni bituminose per impermeabilizzazioni, porte tagliafuoco delle autorimesse, materiale floccato in cabine elettriche e garage. Questa elencazione può essere utile a far sorgere il “dubbio” della presenza di amianto in alcuni materiali “sospetti”. La certezza si ha prelevando un campione del materiale sospetto e sottoponendolo ad analisi di laboratorio (MOCF, SEM, DRX, ecc). Il laboratorio deve essere autorizzato dal Ministero della Salute per l’effettuazione delle analisi sull’amianto.