La presenza di amianto in un condominio comporta ulteriori obblighi per l’Amministratore in materia di Sicurezza sul Lavoro. Vediamo perché.
La presenza di amianto in uno stabile comporta sempre la necessità di un’azione da parte del soggetto coinvolto nel processo di gestione che, nel caso dei condomini, corrisponde all’amministratore dello stabile. Quando alle sue dipendenze ha dei lavoratori (portierato, pulizia, manutenzione del verde, ecc) gli obblighi in materia di amianto si intersecano con quelli in materia di sicurezza sul lavoro.
La formazione alla base della prevenzione
Si parte dalla necessità di individuare l’amianto come indicato dall’art. 248 del D. Lgs. 81/08 sempre obbligatorio prima di intraprendere qualsiasi lavoro di manutenzione; lo spirito del legislatore è quello di tutelare la salute del lavoratore evitando che questo possa, a sua insaputa, manipolare o danneggiare l’amianto durante le attività di manutenzione e quindi respirarne le fibre aerodisperse. A valle di questa verifica, qualora risultasse la presenza di amianto, l’amministratore dovrà integrare la formazione già erogata al lavoratore (quella in ottemperanza agli articoli 36 e 37), con un modulo specifico sull’amianto i cui argomenti da trattare sono indicati negli articoli 257 e 258. L’informazione e la formazione sono la base del sistema prevenzionistico; il legislatore parte da un principio semplice: se il lavoratore viene informato sui rischi esistenti per la propria salute derivanti dall’inalazione delle fibre di amianto e su come queste possano disperdersi nell’aria (ad esempio praticando procedure scorrette di pulizia), è molto probabile che questo eviti situazioni di pericolo. Il lavoratore deve anche essere informato sullo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto riscontrati nello stabile e sui livelli di rischio associati alla dispersione di fibre; queste informazioni si possono ottenere solo affidando l’incarico a laboratori specializzati e qualificati in materia di amianto, scegliendoli tra quelli in elenco del Ministero della Salute e visionabili al link (elenco laboratori qualificati) suddivisi per regioni d’Italia.
I rischi espositivi per il lavoratore
Avere informazioni sui livelli di fibre aerodisperse presenti sul luogo di lavoro è necessario anche per stabilire la natura e il grado dell’esposizione del lavoratore potenzialmente esposto e le misure preventive e protettive eventualmente da attuare, oltreché per ottemperare all’obbligo di valutazione del rischio definito dall’art. 249 del D. Lgs. 81/08. Da un’esperienza ventennale di chi scrive, basata su numerose indagini ambientali di questo tipo svolte in contesti condominiali, i livelli di rischio di esposizione associati a queste figure professionali (portieri, pulitori, ecc) sono sempre molto bassi, ma la verifica strumentale e la valutazione del rischio vanno comunque effettuate, non solo per ottemperare all’obbligo di legge sopra citato ma anche per derogare gli obblighi di utilizzo dei DPI respiratori (mascherine) durante lo svolgimento delle normali attività lavorative ed evitare, con giustificato motivo, la sorveglianza sanitaria. Trattandosi di materiali generalmente sottoposti a deterioramento naturale (pioggia, sole, vento) soprattutto in caso lastre di copertura in cemento-amianto, la valutazione del rischio espositivo per il lavoratore deve essere costantemente aggiornata (art. 249 comma 3, D. lgs. 81/08 e art. 253 stesso Decreto) mediante controlli periodici condotti da personale esperto e qualificato (laboratori amianto sopra citati) in grado di verificare lo stato di degrado nel tempo, misurando anche le fibre aerodisperse. La frequenza dei controlli periodici viene stabilita dal tecnico-valutatore: generalmente va da 1 anno a 3 anni.