Dal 16 novembre sarà possibile inoltrare le domande per ottenere il credito di imposta del 50% sugli interventi di bonifica dei capannoni industriali dall’amianto realizzati nel 2016. Con il DM 15 giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Ambiente ha definito le modalità per accedere al bonus previsto dal Collegato Ambiente. Sarà possibile presentare domanda entro il 31 marzo 2017 utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. Le richieste che dovessero risultare regolari saranno ammesse, in base all’ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei 17 milioni di euro stanziati.
Chi può usufruirne
Si legge su Ediportale che “alle imprese che nel 2016 hanno effettuato o intendono completare interventi di bonifica dall’amianto sui loro beni e strutture produttive è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute. La spesa complessiva per il progetto di bonifica deve essere compresa tra 20mila e 400mila euro. Interventi con un costo inferiore o superiore non sono ammessi all’agevolazione.”
Le agevolazioni, specifica il Ministero dell’Ambiente, “sono concesse nei limiti e nelle condizioni del regolamento europeo che prevede che il finanziamento pubblico alle imprese uniche non possa superare, nel triennio, 100mila euro per le imprese di trasporto merci per conto terzi, e 200mila euro per le altre. Sono invece escluse le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, e quelle che operano nei servizi di interesse economico generale, le cui agevolazioni sono disciplinate da altri regolamenti comunitari.”
Cosa inserire nella domanda
Nella domanda bisogna indicare il costo complessivo degli interventi, l’ammontare delle singole spese, l’ammontare del credito d’imposta richiesto. È inoltre necessario dichiarare che non si sta usufruendo di altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria. L’incentivo non è infatti cumulabile.Vanno infine allegati il piano di lavoro del progetto di bonifica, la comunicazione di ultimazione dei lavori inviata alla Asl competente, l’attestazione delle spese sostenute. Entro 90 giorni dall’invio delle domande, il Ministero dell’Ambiente comunica il riconoscimento o il diniego della domanda. In caso di riconoscimento, il credito di imposta viene ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del redito imponibile.
Tra gli interventi ammissibili rientrano:
- la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti (lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit, tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto, sistemi di coibentazione industriale in amianto) di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.